La Corte di Cassazione ha recentemente rivoluzionato l'interpretazione della normativa sulla cedolare secca, aprendo la porta a un'applicazione più ampia di questo regime fiscale agevolato. Con la sentenza n. 12395/2024, la Suprema Corte ha stabilito che la cedolare secca può essere applicata anche agli affitti stipulati da società per fornire abitazioni ai propri dipendenti, contraddicendo così la precedente lettura restrittiva dell'Agenzia delle Entrate del 2011.
La decisione ha ricevuto l'applauso di Confedilizia, che da oltre un decennio sostiene l'interpretazione ora confermata dalla Cassazione. Secondo l'associazione, la lettura dell'Agenzia delle Entrate che escludeva le locazioni aziendali dall'applicazione della cedolare secca era infondata. La Corte ha confermato che l'esclusione dal beneficio della cedolare secca riguarda unicamente il locatore e non il conduttore.
La controversia è nata dal caso di un proprietario di un immobile che aveva affittato un appartamento a Milano a una società per il legale rappresentante della stessa. Il contratto di locazione risaliva al 2010, ma l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omesso versamento dell'imposta di registro per gli anni 2012 e 2013, sostenendo che la locazione a una società escludeva la possibilità di optare per la cedolare secca.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del proprietario, sottolineando che la normativa (art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011) esclude l'applicazione della cedolare secca solo per i locatori che esercitano un'attività d'impresa, arte o professione, e non per i conduttori. La sentenza chiarisce che l'esclusione deve essere riferita esclusivamente alle locazioni effettuate dal locatore nell'esercizio della sua attività professionale, rimanendo irrilevante la qualità del conduttore.
La Corte ha inoltre ribadito un principio fondamentale: l'Amministrazione finanziaria e il contribuente devono essere su un piano di parità di fronte alle norme tributarie. Le interpretazioni ministeriali, come quelle contenute in circolari o risoluzioni, non costituiscono fonte di diritto e non possono modificare gli elementi costitutivi del rapporto tributario.
Questa decisione ha un impatto significativo per il settore immobiliare e le aziende che affittano immobili per i propri dipendenti. La possibilità di applicare la cedolare secca, con un'aliquota del 21%, rende più conveniente per le imprese fornire alloggi ai propri dipendenti, riducendo i costi fiscali legati all'affitto. Inoltre, la sentenza contribuisce a chiarire le ambiguità normative, facilitando il reperimento di immobili ad uso abitativo e sostenendo la conservazione del patrimonio immobiliare.
La sentenza n. 12395/2024 della Corte di Cassazione rappresenta una svolta importante nella normativa fiscale italiana, estendendo l'applicazione della cedolare secca alle locazioni aziendali. Questo cambiamento non solo avvantaggia i locatori, ma promuove anche un ambiente fiscale più equo e trasparente, in linea con le esigenze di un mercato immobiliare moderno e dinamico.
Estratto della sentenza: contesto e oggetto della causa
Un proprietario aveva affittato un immobile ad uso abitativo a una società per il legale rappresentante della stessa. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omesso versamento dell'imposta di registro per gli anni 2012 e 2013, basandosi sulla circolare del 2011 che escludeva tali locazioni dall'applicazione della cedolare secca.
La Corte ha stabilito che l'esclusione dal regime della cedolare secca deve riferirsi esclusivamente alle locazioni effettuate dal locatore nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni, e non a quelle dove il conduttore esercita tali attività. La base imponibile per la cedolare secca si calcola sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti, con un'aliquota del 21%.
L'Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte, quindi le circolari o risoluzioni ministeriali non costituiscono fonte di diritto.
Il locatore può optare dunque per la cedolare secca anche se il conduttore utilizza l'immobile nell'esercizio della sua attività professionale, poiché l'esclusione si applica solo alle locazioni effettuate dal locatore nell'esercizio della sua attività d'impresa o di arti e professioni.